Il 14 agosto è stato emanato il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) che interviene in maniera importante nella gestione della crisi emergenziale COVID-19.
Di seguito riportiamo in sintesi le disposizioni più importanti che riguardano il mondo del lavoro.
In ogni caso, vista la complessità delle varie norme, vi invitiamo a prendere contatto con lo Studio per analizzare nel concreto la vostra specifica situazione.
CIG ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO/FIS e CIG in Deroga
Il Decreto Agosto prevede la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIG Ordinaria, assegno ordinario/FIS e CIG in Deroga, con causale COVID-19, per altre 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane. Queste 18 settimane complessive devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Quindi, in realtà, le aziende che hanno già fatto ricorso a sospensioni o riduzioni d’orario in luglio e agosto, dovranno considerare che le settimane fruite e già autorizzate dall’INPS per i periodi a decorrere dal 13 luglio in avanti, andranno scalate dal primo pacchetto di 9 settimane previsto dal Decreto Agosto.
Rimane confermata la procedura semplificata di informazione e consultazione sindacale, già prevista per i precedenti trattamenti con causale COVID-19.
Esempio: un datore di lavoro che abbia già richiesto un periodo di CIG dal 6 luglio all’8 agosto 2020 (5 settimane), dovrà considerare che le 4 settimane, dal 13 luglio all’8 agosto, sono già da imputare alle 9 settimane previste dal Decreto Agosto. Quindi, in realtà, delle 9 settimane ne rimangono ancora solamente 5 (avendone già fruite 4). Successivamente, potrà usufruire delle ulteriori (e ultime) 9 settimane.
Il ricorso al primo periodo di 9 settimane non richiede il pagamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro. Il ricorso al secondo periodo di 9 settimane, invece, potrebbe comportare il versamento di un contributo addizionale all’INPS, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato;
- nessun contributo per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS per le aziende non fanno ricorso alla CIG
Ai datori di lavoro privati che ora non richiedano trattamenti di integrazione salariale ma che, nei mesi di maggio e giugno 2020, abbiano fruito dei trattamenti di cassa COVID-19, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari al doppio delle settimane di CIG fruite e comunque entro il limite massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020. Tale esonero può essere riconosciuto anche a favore di quei datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Proroga del blocco dei licenziamenti
La precedente disciplina prevedeva il divieto dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi, fino al 17 agosto 2020.
Il Decreto Agosto prevede che il divieto di licenziamento continui a operare nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano “integralmente fruito” delle nuove 18 settimane di cassa COVID-19, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per mancato ricorso alla CIG COVID-19.
Esempio: un datore di lavoro ha usufruito di complessive 4 settimane di cassa COVID-19, nel periodo maggio/giugno 2020. A tale datore di lavoro è quindi “riconosciuto”, in base allo stesso Decreto Agosto, un periodo di esenzione contributiva pari a 8 settimane (ossia il doppio delle 4 settimane di cassa COVID-19 di cui ha usufruito nel periodo maggio/giugno 2020), che presumibilmente terminerà prima della fine di ottobre. Terminato tale beneficio, a condizione che non venga richiesto alcun ulteriore periodo di cassa COVID-19, tale datore di lavoro potrà procedere ai licenziamenti.
Quindi, se un’azienda fruisce della cassa COVID-19 di cui al Decreto Agosto, il blocco dei licenziamenti termina una volta che siano state integralmente usufruite le 18 settimane di cassa, oppure il 31 dicembre 2020, in caso di mancata integrale fruizione delle 18 settimane di cassa COVID-19.
Se, invece, un’azienda beneficia dell’esonero contributivo e non fruisce della cassa COVID-19 di cui al Decreto Agosto, il divieto di licenziamenti termina una volta terminato il periodo di esonero contributivo.
Per espressa previsione di legge, il divieto di licenziamento non vale in caso di:
- licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non, quindi, le sole RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (es. mobilità volontaria, prepensionamenti, ecc.);
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).
In aggiunta, deve ritenersi confermato che il divieto di licenziamento non operi per:
- licenziamento individuale dei dirigenti;
- recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
- recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Proroga/rinnovo contratti a termine
Sino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare o rinnovare (attraverso una nuova assunzione a termine), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, senza bisogno di inserire una causali previste dal D.Lgs. 81/2015, ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.
Attenzione: considerato che la proroga e il rinnovo acausali possono avere una durata massima di 12 mesi, la scadenza del 31 dicembre 2020 rappresenta la data ultima entro cui si può sottoscrivere la proroga o il rinnovo e non la data in cui proroga o rinnovo debbano terminare. Tale facoltà di rinnovo e proroga acausali è applicabile (per una sola volta) con riferimento a tutti i contratti a tempo determinato (anche se iniziati successivamente al 23 febbraio 2020). Sono, tuttavia, ammesse ulteriori proroghe o rinnovi nel rispetto delle regole ordinarie.
Inoltre, il Decreto Agosto ha abrogato la disposizione della legge di conversione del Decreto Rilancio che prevedeva la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione) e di apprendistato (escluso quello professionalizzante) di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa del COVID-19.
Assunzioni a tempo indeterminato/Trasformazione a tempo indeterminato – Esonero contributivo INPS
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 15 agosto 2020, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a Euro 4.030,00, riparametrato e applicato su base mensile. Tale beneficio non si applica ai contratti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico e ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 15 agosto 2020, ma comunque entro il 31 dicembre 2020.
SMART WORKING semplificato
Il Decreto Agosto ha prolungato il regime dello smart working semplificato nell’ambito dell’emergenza sanitaria, fino al 15 ottobre 2020. Pertanto sarà possibile per le imprese disporre o far proseguire ai dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working con le modalità già previste per l’emergenza COVID-19, cioè: anche in assenza di accordo individuale con il lavoratore e con procedura di comunicazione ministeriale e informativa in materia di salute e sicurezza semplificate.