Visto l’approssimarsi della scadenza del 16/09/2020, proponiamo un riepilogo delle opzioni possibili per il pagamento di versamenti fiscali e contributi sospesi, causa COVID, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Le recenti disposizioni previste dal Decreto Agosto hanno introdotto ulteriori possibilità per dilazionare i versamenti.
Pertanto, i versamenti sospesi, aventi scadenza originaria 16/03/2020, 16/04/2020 e 18/05/2020, potranno essere versati:
- per il 100% in unica soluzione entro il 16/09/2020;
- per il 100%, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020 (e le successive il 16/10, 16/11 e 16/12/2020) senza applicazione di sanzioni e interessi;
- per il 50%, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo sempre a partire dal 16/09/2020 (e le successive il 16/10, 16/11 e il 16/12/2020); per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate, a partire dal 16/01/2021 (e le eventuali successive il 16 di ogni mese fino massimo al 16/12/2022).
Per i versamenti di natura fiscale (Iva, ritenute IRPEF, etc.) il versamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione o a rate, con lo stesso codice tributo e anno del versamento originariamente sospeso. Non sono previste indicazioni di codici particolari e, per il versamento rateale, è sufficiente dividere l’importo totale per il numero delle rate prescelto.
Per i versamenti contributivi, invece, occorre riportare in F24 specifici codici previsti dall’INPS.
Pertanto, coloro che hanno sospeso i versamenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovranno confermarci quale formula di recupero intendono adottare, in modo che possiamo predisporre il modello F24 in scadenza al 16/09/2020 nel modo corretto e gestire, eventualmente, altrettanto correttamente, le altre scadenze.
In ogni caso rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.