E’ stato recentemente modificato il 5° comma dell’articolo 1 (disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico). Una delle novità riguarda proprio l’attività di controllo. Infatti l’articolo modificato recita così:
“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Attenzione però! Come dicevano i latini “verba volant scripta manent” per cui sarà bene annotare sulle procedure di sicurezza questa variazione oltre ad approfondire con il consulente privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.