In base alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022, da gennaio cambiano le aliquote fiscali IRPEF e il Bonus Fiscale (valido fino al 31/12/2021) lascia il posto al nuovo “Trattamento Integrativo” dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il nuovo Trattamento Integrativo sarà influenzato dal reddito complessivo in modo diverso rispetto al vecchio Bonus Fiscale.
Per “Reddito complessivo” si intende l’insieme di tutti i redditi, soggetti a tassazione IRPEF, percepiti da un determinato soggetto, nel corso dell’intero anno. Possono rientrare pertanto, oltre al reddito da lavoro dipendente, anche altri redditi che comunque costituiscono un’entrata per il soggetto percettore come, per esempio: redditi da affitto di immobili, redditi da collaborazione, redditi di lavoro autonomo.
Secondo le nuove regole il Trattamento Integrativo continuerà ad essere liquidato in busta paga solo per redditi complessivi fino a € 15.000,00 (intendendo pertanto l’insieme di tutti i redditi percepiti nel corso dello stesso anno).
Per i redditi compresi nella fascia 15.000 – 28.000 l’eventuale Trattamento Integrativo non potrà più essere liquidato in busta paga dal datore di lavoro ma potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione dei redditi.
In sostanza, per questa fascia di redditi, il Trattamento Integrativo è come se venisse “incamerato” nella riduzione delle nuove aliquote fiscali IRPEF e non si applica più, a meno che il nuovo calcolo non penalizzi il contribuente.
In questo caso, il Trattamento Integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni sotto elencate è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi di questa condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare massimo di € 1.200,00 annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
Esempio:
reddito complessivo annuo: € 19.000,00
IRPEF lorda dovuta: € 4.450,00
Insieme delle detrazioni spettanti: 4.600,00
Valore del Trattamenti Integrativo spettante: 4.600,00 – 4.450,00 = € 150,00 annui
Per valutare la spettanza del Trattamento Integrativo per i rediti compressivi tra 15.000,00 e 28.000,00 euro, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:
- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, soltanto se l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF) è inferiore alla somma delle detrazioni spettanti (sopra elencate), competerà il Trattamento Integrativo, comunque nel limite massimo di € 1.200,00 annui.
In caso di reddito complessivo superiore a € 28.000,00 non sono più previsti né il Trattamento Integrativo, né l’ulteriore detrazione (entrambi validi fino al 31/12/2021).
Il datore di lavoro, andando a stimare quale sarà il reddito che verrà corrisposto al singolo dipendente, proiettando il reddito mensile sul numero di mensilità spettanti al dipendente in un anno, è già in grado di valutare a chi potrà continuare a erogare il trattamento Integrativo e a chi non potrà più erogarlo.
La dichiarazione che è stata distribuita ha principalmente lo scopo di informare ciascun dipendente/collaboratore delle nuove regole. Questo proprio perché dal 2022, per la maggior parte dei dipendenti (quelli che nel corso dell’anno percepiranno un reddito superiore a € 15.000,00), verrà meno una quota in busta paga mediamente pari a € 100,00 netti mensili.