E’ stata pubblicata la sentenza della Cassazione Civile – sezione lavoro, in merito alla responsabilità in capo al Datore di Lavoro se un macchinario viene utilizzato senza i dispositivi di protezione individuali (i DPI)
“La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2022, n. 3167, ha ritenuto che, anche in assenza di norme specifiche, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione di misure idonee per la tutela dell’integrità fisica dei dipendenti ha fondamento nell’articolo 2087, cod. civ., che, quale norma di carattere generale, impone all’imprenditore l’obbligo di porre in essere, nell’esercizio dell’attività d’impresa, tutte le misure che, secondo le peculiarità del lavoro concretamente svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori medesimi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio del lavoratore privo di dispositivi di protezione durante l’utilizzo di un macchinario perché egli è tenuto, oltre all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica, anche a vigilare che le norme di sicurezza siano rispettate.” (riportiamo da Euroconference-lavoro)
E’ sempre utile a questo proposito una rilettura del terzo titolo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 intitolato “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”
Nel testo Unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, sono elencati in modo dettagliato gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alle attrezzature e al loro utilizzo (art.70 ) nonché gli obblighi in merito alla informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (art.73).
Suggeriamo di porre una particolare attenzione nell’ambito di formazione, informazione e addestramento, alla interazione fra gli operatori che, se avviene in modo errato o poco funzionale, è sovente causa di infortuni anche gravi.