Conversione Decreto Semplificazioni: novità in materia di lavoro agile
In data 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n° 122/2022, di conversione del Decreto Legge 73/2022 (cd. Decreto semplificazioni) che ha modificato la normativa sul lavoro agile.
In particolare:
- A partire dal 1 ° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro, attraverso il nuovo modello predisposto
(disponibile sul portale dei servizi on line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://servizi.lavoro.gov.it – accesso tramite SPID o CIE),
i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100€ a 500 € per ogni lavoratore interessato.
Il termine per l’invio della comunicazione è fissato in via amministrativa in cinque giorni dalla stipula dell’accordo di lavoro agile.
Dal 1° settembre inoltre decade la possibilità per le aziende di decidere arbitrariamente l’organizzazione del lavoro agile: dovranno essere stipulati accordi individuali
con i singoli dipendenti che intendono iniziare o continuare a beneficiare di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Gli accordi, tuttavia, non dovranno essere allegati alla comunicazione di cui sopra.
È importante segnalare che, come disciplinato dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 Dicembre 2021, all’interno dell’accordo individuale
devono essere regolati specifici aspetti, come ad esempio: durata dell’accordo, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione,
le forme e modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare, la fornitura degli strumenti di lavoro e i tempi di riposo.