
I pagamenti, siano essi dell’intero ammontare della retribuzione pattuita o anche solamente un acconto di essa, devono soddisfare il requisito della tracciabilità.
Queste disposizioni di Legge entrano in vigore dal 1° luglio 2018; suggeriamo però di prenderne atto sin da ora per potere predisporre -nel caso- gli strumenti necessari per effettuare in modo elettronico i pagamenti, e non incorrere nelle pesanti sanzioni previste.
Per comodità e chiarezza riportiamo in calce gli articoli dal 910 al 914 della Legge sopracitata che, in modo chiaro, declinano quanto andrà in vigore.
nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente
al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato
quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante
direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui
all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla
durata del rapporto, nonché ogni rap porto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile
2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento
della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui
alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi
nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione
bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti
di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi
910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio
dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative,
avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di
soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000
euro per l’anno 2018.