stai pensando di installare delle telecamere di videosorveglianza?
è importante sapere che esistono dei limiti all’adozione di questi sistemi,
la cui violazione può essere molto costosa in termini di sanzioni.
al giorno d’oggi, si ha sempre maggiore necessità di “sicurezza” all’interno della propria azienda: per tutelare lo stabile,
il materiale immagazzinato in esso, l’integrità fisica dei lavoratori.
Che fare PRIMA di installare le telecamere? Serve l’autorizzazione!
l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori), recentemente modificato, rappresenta la disciplina cardine sui controlli datoriali “a distanza” mediante strumenti tecnologici.
Art. 4. Impianti audiovisivi. (1)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.
Questa importante norma del nostro ordinamento stabilisce che gli impianti audiovisivi, dai quali possa derivare anche la sola possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive;
- per la sicurezza del lavoro (allegare DVR aggiornato);
- per la tutela del patrimonio aziendale.
L’autorizzazione si può ottenere:
- tramite accordo sindacale stipulato dalla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dalle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale);
- in mancanza di accordo sindacale o in assenza di sindacati in azienda attraverso l’istanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Bisogna fare molta attenzione in tale fase, nell’accordo o nella domanda devono essere indicate:
- il numero di telecamere,
- la loro posizione,
- l’accesso ai dati e l’ orario di funzionamento della registrazione.
Occorre poi individuare e dettagliare il più possibile l’esigenza che ha generato la richiesta di autorizzazione (almeno una delle tre sopra indicate).
Se si sono verificati dei furti in azienda, la presenza di una denuncia depositata è sicuramente un elemento che avvalora tale necessità.
Importante, prima di procedere alla installazione degli impianti audiovisivi si deve
- informare in forma scritta tutti i dipendenti
- segnalare la telecamere con appositi cartelli in modo da renderle note a tutti i tuoi lavoratori e, alle persone che, per svariati motivi (fornitori, clienti, agenzia di pulizie, manutentori) frequentano l’area aziendale.
- Individuare per iscritto i soggetti autorizzati a visionare le immagini in caso di evento dannoso
ATTENZIONE!!!!
- Questa procedura vale anche nell’ipotesi in cui le telecamere siano finte e montate a scopo esclusivamente dissuasivo, senza registrare immagini;
- se le si installa solo con il consenso di tutti i lavoratori, ma senza ricorrere all’accordo sindacale o all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, si è comunque passibili di sanzione.