dal 01/01/2020, sono variate le aliquote dei contributi Enasarco.
In particolare:
– i contributi di previdenza – per agenti individuali e agenti che esercitano il mandato in forma di società di persone (snc, sas) salgono complessivamente al 17%, a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica (8,50%);
– i contributi di assistenza – per agenti che esercitano il mandato in forma di società di capitali (srl) rimangono invariati al 4%, di cui 3% a carico del preponente e 1% a carico dell’agente.
I valori dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi – rivalutati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati – non sono ancora disponibili. Restiamo in attesa dell’aggiornamento ISTAT.
Si ricorda che il criterio dell’applicazione dell’aliquota è quello della competenza (quindi una fattura relativa a provvigioni del 2019, dovrà recare ancora l’aliquota relativa al 2019, anche se emessa nel 2020).
Si ricorda, inoltre, che i contributi Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o rappresentante in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate. In pratica ci si riferisce oltre che alle provvigioni, ai rimborsi spese, ai premi di produzione e all’indennità di mancato preavviso.
Il versamento dei contributi è trimestrale e scade il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (ad es.i contributi relativi a provvigioni maturate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 andranno versati entro il 20/05/2020).
Lo Studio rimane a disposizione in caso di necessità.