A far data dal 14 Luglio 2018, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D. Legge 87/2018 (cosiddetto “decreto dignità”).
Le novità più rilevanti riguardano la disciplina dei rapporti a tempo determinato e si possono così riassumere:
· un lavoratore può rimanere in forza a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (impiegato/operaio), per un periodo massimo di 24 mesi (il limite precedente era 36 mesi);
· viene introdotto l’obbligo di indicare una causale per i contratti di durata superiore a 12 mesi, comprensivi di eventuale proroga.
Le causali previste dalla normativa sono:
1. Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività, e per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
L’obbligo di causale sussiste anche in tutti i casi di rinnovo (quindi di un nuovo contratto a tempo determinato) anche se la somma dei periodi non supera il limite dei 12 mesi.
Es: 1 contratto della durata di sei mesi, prorogato di ulteriori sei mesi. Il limite dei 12 mesi non viene superato in virtù di una proroga e pertanto non è necessaria l’indicazione della causale. Qualora il contratto venga prorogato oltre il limite dei 12 mesi complessivi, quest’ultimo dovrà essere supportato da causale.
Es: 2 contratto della durata di sei mesi, seguito da un periodo di stacco e da un nuovo contratto a termine di ulteriori sei mesi. Anche in questo caso Il limite dei 12 mesi non viene superato. Tuttavia, mentre nel primo esempio i 12 mesi complessivi sono riferibili ad uno stesso contratto (comprensivo di proroga), in questo secondo esempio, poiché, i 12 mesi sono riferiti a due contratti distinti, il secondo rapporto a termine richiederà sempre l’apposizione di una causale.
· Sono ridotte a 4 le proroghe possibili nell’arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
· Il contributo addizionale, pari all’1,4%, dovuto attualmente all’Inps per tutta la durata del rapporto a tempo determinato, subirà un aumento dello 0,5% in occasione di ognuna delle 4 proroghe disponibili. In pratica, in occasione della prima proroga tale contributo passerà dall’1,4% all’ 1,9%, in occasione della seconda proroga passerà dal 1,9% al 2,4% e così via.
Ricordiamo, infine, che le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati a far data dal 14/07/2018, ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso a tale data.