Il Decreto Legge 48 del 04/05/2023 all’art.40 comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o in affido), stabilisce che non concorrono a formare reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, ovvero le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
A favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, il quale stabilisce che il valore di tali beni e servizi non concorre a formare il reddito se non supera i 258,23 euro nell’anno.
Il limite di cui sopra, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro, previa compilazione del modulo di autodichiarazione rilasciata dallo stesso, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.
Qui in calce trovate il modulo dichiarazione welfare aziendale e le precisazioni sulla corretta compilazione: